ECOBONUS 110% del Decreto Rilancio: i serramenti ?
Si vedono ogni giorno le promesse del "tutto gratis" visto la propaganda dietro all'superecobonus 110%, ma vediamo se veramente è così.
Andiamo a vedere passo passo se rientri o meno nella categoria che può ricevere il BONUS 110%.
Ovviamente sono linee generali, ti consigliamo di chiamare Cosatto Legno per avere informazioni per il tuo caso specifico ed evitare ogni dubbio.
RIMANE L'ECOBONUS 50% in detrazione.
Gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni sono oggi in Ecobonus, detraibili al
50% in 10 anni.
L’ecobonus si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES.
Sono previsti dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona
climatica.
RIENTRI NEL SUPERECOBONUS 110%?
Per accedere al superecobonus è necessario attendere i Decreti attuativi e le necessarie
procedure dell’Agenzia delle Entrate.
La sostituzione di serramenti può rientrare nel superecobonus se abbinato agli interventi
sotto descritti che sono agevolabili al 110%:
1. Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.:
cappotti) – limite di spesa: 60.000 euro per ogni unità immobiliare
2.Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini –
limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare
3.Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici
unifamiliari – limite di spesa: 30.000 euro
Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente
legislazione (96.000 euro), detraibili in 5 anni.
Inoltre ci sono altri limiti per l'accesso al 110%.
L’intervento deve:
a. comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (APE)
b. essere asseverato da un tecnico abilitato – asseverazione tecnica e di congruità delle spese
c. prevedere l’utilizzo di materiali e componenti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
d. essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale
e. riguardare immobili di proprietà di persone fisiche
Quindi se rientri in tutte queste categorie puoi rientrare nel bonus, ma prima di fasciarti la testa è sempre bene sottoporre a noi il tuo caso e ti diremo totalmente gratuitamente se rientri o meno nel 110% di detrazione.